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REQUISITI DI LEGGE IN MERITO AI TRATTAMENTI ED ALLE CARATTERISTICHE DI UN’ACQUA MINERALE NATURALE Cio' che probabilmente piu’ di ogni altra cosa distingue un’acqua minerale naturale da una comune acqua di rete e' la sua provenienza.
Per le acque destinate all’uso umano, che vengono generalmente sottoposte a trattamenti piu’ o meno massicci di potabilizzazione, non esiste nessun vincolo riguardante l’origine delle acque stesse, la quale puo' quindi essere sia sotterranea (falde, subalveo, sorgenti) che superficiale (laghi, fiumi). Differente e' invece quanto richiesto alle acque minerali le quali, non potendo subire alcun trattamento di disinfezione e nessun tipo di trattamento in grado di modificarne le caratteristiche salienti, devono necessariamente avere un’origine protetta. Quindi per capire cosa si intende per acqua minerale naturale occorre fare riferimento al contenuto di alcune parti del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n.105 (attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque naturali) e delle successive modifiche ed integrazioni apportate dal D.Lgs 4 agosto 1999, n.339.
ART.1 DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE COMMA 1. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o piu' sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari ed eventualmente proprieta' favorevoli alla salute. COMMA 2. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti ed eventualmente per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento. COMMA 3. Le caratteristiche di cui ai commi precedenti devono essere valutate sul piano: COMMA 4. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.
ART.6 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE COMMA 1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione deve in particolare essere accertato che:
ART. 7 OPERAZIONI CONSENTITE Il carattere dell’acqua di sorgente non si intende modificato dalle seguenti operazioni:
ART. 8 OPERAZIONI NON CONSENTITE 1. E' vietato sottoporre l’acqua di sorgente ad operazioni diverse da quelle previste nell’articolo 5; in particolare, sono vietati i trattamenti di potabilizzazione, l’aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell’acqua di sorgente.
ART.10 MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE COMMA 1. L’utilizzazione deve avvenire in prossimita' della sorgente |
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