Acque Naturali
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 REQUISITI DI LEGGE IN MERITO AI TRATTAMENTI ED ALLE CARATTERISTICHE DI UN’ACQUA MINERALE NATURALE
Ciò che probabilmente piu’ di ogni altra cosa distingue un’acqua minerale naturale da una comune acqua di rete è la sua provenienza.
Per le acque destinate all’uso umano, che vengono generalmente sottoposte a trattamenti piu’ o meno massicci di potabilizzazione, non esiste nessun vincolo riguardante l’origine delle acque stesse, la quale può quindi essere sia sotterranea (falde, subalveo, sorgenti) che superficiale (laghi, fiumi). Differente è invece quanto richiesto alle acque minerali le quali, non potendo subire alcun trattamento di disinfezione e nessun tipo di trattamento in grado di modificarne le caratteristiche salienti, devono necessariamente avere un’origine protetta.
Quindi per capire cosa si intende per acqua minerale naturale occorre fare riferimento al contenuto di alcune parti del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n.105 (attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque naturali) e delle successive modifiche ed integrazioni apportate dal D.Lgs 4 agosto 1999, n.339.
ART.1 DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE
COMMA 1. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari ed eventualmente proprietà favorevoli alla salute.
COMMA 2. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti ed eventualmente per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento.
COMMA 3. Le caratteristiche di cui ai commi precedenti devono essere valutate sul piano:
a) geologico ed idrogeologico;
b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;
c) microbiologico;
d) se necessario farmacologico, clinico e fisiologico
COMMA 4. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.
ART.6 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
COMMA 1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione deve in particolare essere accertato che:
a) La sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento.
b) La captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all’acqua minerale naturale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica.
c) Le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le esigenze igieniche; in particolare i recipienti devono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano alterate.
ART. 7 OPERAZIONI CONSENTITE
Il carattere dell’acqua di sorgente non si intende modificato dalle seguenti operazioni:
a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;
b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell’acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua stessa le sue caratteristiche;
c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell’arsenico da talune acque mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell’acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua stessa le sue caratteristiche;
d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell’acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua stessa le sue caratteristiche;
e) eliminazione totale o parziale della anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonché incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.
ART. 8 OPERAZIONI NON CONSENTITE
1. È vietato sottoporre l’acqua di sorgente ad operazioni diverse da quelle previste nell’articolo 5; in particolare, sono vietati i trattamenti di potabilizzazione, l’aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell’acqua di sorgente.
ART.10 MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE
COMMA 1. L’utilizzazione deve avvenire in prossimità della sorgente
COMMA 2. E’ vietato il trasporto a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore finale.
COMMA 3. Ogni recipiente utilizzato per il confezionamento delle acque minerali naturali deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita.
COMMA 4. Detti recipienti non possono eccedere la capacità di due litri.
 
 
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